Guida alla detrazione limitata dei mutui 2012
Fedeli lettori o semplici curiosi che siete giunti fin qui un po’ per caso o guidati da un motore di ricerca stimolato da keywords come mutui, casa e detrazione, oggi cercheremo di aiutare tutti a orientarsi nel complicato mondo della detraibilità del mutuo.
Purtroppo in questo periodo la possibilità di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2011 va incontro a diversi ostacoli. E’ giusto ricordare ai nostri fedeli lettori che la detrazione è possibile solo per i mutui stipulati sull’acquisto dell’abitazione principale, cioè dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, e non di altri tipi di finanziamento. Inoltre la detrazione spetta su un importo massimo di 4mila euro, e non potrà mai superare il 19% cioè i 760 euro, esattamente il 19% di 4mila.
La cifra detratta andrà poi, ovviamente, divisa se il mutuo stipulato tra contitolari, cioè tra diversi intestatari, in relazione alla propria quota di interessi.
L’unica eccezione è quella del coniuge fiscalmente a carico, infatti è previsto che il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della beneficio fiscale per entrambe le quote di interessi passivi.
In caso di separazione, l’agenzia delle entrate, ha stabilito che fino a quando non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, anche il coniuge separato rientra nei familiari e per questo motivo la sua detraibilità non subisce variazioni. In caso di divorzio invece al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta la detrazione per la quota di competenza, solo se nell’immobile dimorano i suoi familiari.